Art. 1
La nascita del corpo Legionario “S.P.Q.R OFFIDA” risale alla data della prima uscita ufficiale, ossia il XVIII februarius MMVII,
dove S.P.Q.R sta per Sempre Pietosi Questi Romani.
La Legione è nata con il compito di difendere la Sacra Città di Offida dagli innumerevoli attacchi delle tribù barbariche, che avvengono perlopiù nel periodo di Carnevale.

Art. 2
I componenti della Legione sono 13, elencati in ordine alfabetico con a fianco il nome da battaglia:
Angelini Riccardo – Sanzonibus
Capriotti Giorgio – Jesus
Casagrande Vanni – Ioannus
Cocchi Riccardo – Falcus
Domizi Daniele – Petrus
Giudici Stefano – Iudicus
Lunetti Luca – Lux
Pasqualetti Massimo – Caimanus
Perozzi Fabio – Barbanerus
Scipioni Matteo – Scipione l’africano
Scipioni Mirko – Mirkobonibus
Straccia Davide – Filonibus
Tufoni Mario – Ozzyus

Non sono ammesse donne all’interno della Legione.

Art. 3
Comma A: Chiunque volesse prendere parte alla difesa della dorata Città di Offida, entrando a far parte della Legione, deve possedere i seguenti requisiti:
-  avere la cittadinanza offidana;
-  avere la residenza nella Città Sacra;
-  dotarsi dell’abbigliamento identico a quello degli altri componenti della Legione, a proprie spese;
-  aver frequentato almeno le scuole elementari nella Città, al fine di avere una adeguata preparazione sulla sua storia ed un attaccamento morboso ad essa e soprattutto al suo Carnevale;
-  essere capace di bere almeno 0,75 litri di vino (non importa se rosso o bianco) nelle cene fatte dai Legionari, organizzate per avere i favori del nostro Dio Bacco;
-  conoscere a memoria la canzone della passatella “Filomè” e saperla applicare sul campo.
Comma B: L’aspirante Legionario dovrà sostenere la seguente prova, fatta per testare le qualità del noviziato in campo alcolico e mangereccio:
- partecipare alla cena della sua iniziazione e fare, nell’arco dell’intero banchetto, un brindisi con dell’ottimo vino rosso (rigorosamente allo “scolo”) con ogni Legionario appartenente al Sacro Corpo Aureo e un brindisi finale (sempre allo scolo) con tutta la truppa;
              - mangiare 100 arrosticini, rigorosamente di castrato.
Finita tale cerimonia di iniziazione, i 13 eroici combattenti decideranno se ammettere o no l’adepto nella Aufidica Legione procedendo al voto, che avverrà con la modalità prevista nell’Art. 4 di questo statuto.

Art. 4
La votazione si intende accettata quando si raggiunge il 50% dei voti + 1, in caso contrario, l’oggetto del voto si dichiara respinto senza possibilità di tornare alle urne.
Il voto ha pari valore per ogni Legionario, anche per coloro che sono appena entrati a far parte del corpo difensivo.
Il voto è un diritto che ogni combattente ha e di conseguenza non si può cedere a terzi, né sotto corrispettivo pagamento né gratuitamente, pena l’esclusione dalla Legione.
Ogni qualvolta i Legionari si riuniscono per fare proposte e/o prendere decisioni (importanti e non), esse sono valide se partecipano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto, pena l’invalidamento, e comunque per considerare accettata la proposta/decisione, devono votare favorevolmente almeno il 50% + 1 dei votanti.
Le votazioni si terranno in uno dei luoghi benedetti dal Dio Bacco in persona, protettore della Legione e dei suoi componenti, indicati nell’Art. 5.

Art. 5
I luoghi per le decisioni riguardanti lo sviluppo della Legione e per fare luculliani banchetti sono i seguenti, ai quali se ne possono aggiungere degli altri, se ritenuti idonei (cioè battezzati da Bacco):
 Domus Lavaensis Superior (Lux)
 Domus Lavaensis Inferior (Filonibus)
-  Domus Ticinaensis (Barbanerus)
-  Domus Taffonaensis (Petrus)
 Domus Centrum Historicus (Sanzonibus)
 Domus Carthagaensis (Scipione l’africano)
-  Domus Biviensis (Iudicus)
-  Domus Gladiatorum (Falcus)

Art. 6
Le uscite ufficiali della nostra amata Legione “S.P.Q.R. OFFIDA” sono le seguenti, indicate in ordine temporale, nelle quali dovranno essere indossati elementi di rappresentanza della Legione, salvo indicazioni contrarie decise in base all'Art. 4:
Sant’Antonio Abate (17 gennaio);
-  Domenica degli amici;
-  Giovedì Grasso;
-  Domenica di Carnevale (veglione);
-  Martedì di Carnevale (V’lurd).
Altre uscite della Legione possono essere fatte in ogni restante giorno dell’anno, previa votazione (vedi Art. 4) e comunicazione in tempi opportuni (informare gli altri del pranzo/cena/riunione almeno 4 giorni prima che abbia luogo l’evento).
Le eventuali fidanzate (o tali) dei Legionari possono essere accettate nelle uscite ufficiali, sempre su votazione (Art.4), ma non hanno diritto ad invitare alcuna persona.

Art. 7
Gli obblighi del Legionario sono i seguenti:
1)  onorare il Sacro Carnevale Aureo di Offida con almeno una presenza e almeno una sbornia durante il periodo dei Baccanali;
2)  apportare le eventuali migliorie decise e approvate (Art. 4) dal corpo combattente, al proprio vestiario;
3)  impegnarsi al massimo per far sì che la Legione “S.P.Q.R. OFFIDA” sia riconosciuta all’interno della Città come uno dei capisaldi dell’Aufidico Carnevale, dotandola di tutti gli accessori necessari a tale scopo (stendardo, striscione, elementi di riconoscimento vari);
4)  partecipare alle cene organizzate da uno qualsiasi degli eroici guerrieri in modo da onorare tale invito.

Art. 8
I Legionari sono esonerati dal compiere i loro obblighi (tranne il n° 1 dell’Art. 7, che è imprescindibile) nei seguenti casi:
-  lavoro;
-  eventi sportivi;
-  partecipazione ad altro gruppo congregante, nell'occasione in cui viene organizzato un evento nella stessa data (che non sia un'abitudine però);
-  lutto;
-  ricorrenze con le eventuali fidanzate o tali (anniversari/compleanni);
-  carenza di danaro (da dimostrare poi innanzi ai Legionari tutti);
-  pernottamento, nel giorno di un dato evento, in una località distante almeno 50 Km dalla Santa Città di Offida (questo motivo esonera anche dall’obbligo n° 1 della’Art. 7);
-  accettazione di una qualsiasi proposta fatta al soggetto in causa, formulatagli precedentemente a quella di un Legionario.

Art. 9
Le sanzioni da applicare ai componenti della Legione per un obbligo venuto a mancare, a causa di motivi non previsti nell’Art. 8, sono le seguenti:
-  esclusione temporanea dalla Legione “S.P.Q.R. OFFIDA” ;
-  esclusione perenne dalla Legione “S.P.Q.R. OFFIDA” ;
-  pagamento di una cena ai componenti della Legione nel luogo più gradito al soggetto interessato (domus o ristorante);
-  pagamento di giro di aperitivi e/o amari ai Legionari, in occasione di un pranzo o di una cena;
-  contributo alcolico (ottimo vino) da mettere a disposizione per un pranzo o una cena svolta fra i seguaci del Dio Bacco;
-  merenda offerta dal chiamato in causa per farsi perdonare dal corpo difensore del Patrio Suolo Aureo.
Le decisioni riguardanti le sanzioni a carico dei Legionari interessati, vengono prese con modalità già descritte nell’Art. 4.

Art. 10
Questo è lo STATUTO UFFICIALE della Legione “S.P.Q.R. OFFIDA” e deve essere letto e firmato da ogni valoroso uccisore di villici barbari.
Possono essere fatte delle aggiunte e/o modifiche allo STATUTO previa votazione prevista nell’Art. 4.